Da diverso tempo c’è grande fermento intorno a una delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ci riguarda da vicino: ci riferiamo, naturalmente, al cosiddetto Ecobonus 110, un nuovo superbonus al 110 per cento che si riferisce agli interventi di miglioramento energetico.

Si tratta di una misura dal forte impatto, sia per tutto il settore dell’edilizia, che certamente ha vissuto una grande sofferenza durante il lockdown, sia per i singoli, che nello stesso tempo possono usufruire di una misura molto interessante e di favore.

 

Quali sono le caratteristiche dell’Ecobonus 2020, a chi spetta, come richiederlo?

Se ti stai ponendo tutte queste domande, sei nel posto giusto.

 

Ecobonus 110: che cos’è?

L’ecobonus 110 (detto anche bonus ristrutturazione 110) è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico dell’edificio ma anche di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).

Ecobonus 110: come funziona?

Le spese interessate dall’applicazione dell’ecobonus 110 sono quelle sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per poter rientrare tra le spese concesse in detrazione, gli interventi realizzati devono garantire, complessivamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, se questa condizione non è realizzabile, almeno il conseguimento della classe energetica più alta.

Ecobonus 110: chi ne ha diritto?

Le categorie che possono usufruire dell’ecobonus 110 sono le seguenti:

  • condomini
  • Istituti delle case popolari
  • nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti, le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.

Ecobonus 110: cosa comprende?

Gli interventi ammessi alla possibilità di usufruire dell’Ecobonus 110 per cento del Decreto Rilancio si possono racchiudere in tre aree principali.

  • interventi di isolamento termico effettuati sulle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione (non integrazione) degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Bisogna aggiungere, inoltre, che sono compresi anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, a una condizione: che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

 

 

Ecobonus 110: come si recuperano le spese?

La detrazione 110 potrà essere recuperata in 5 rate annuali di pari importo. Ci sono però altre due opzioni: la cessione del credito o lo sconto in fattura. Si può, infatti, optare per la trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. In alternativa è previsto anche lo sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il fornitore che ha effettuato gli interventi lo anticipa e successivamente lo recupera con il credito d’imposta.

Ecobonus 110: come richiederlo?

L’Ecobonus 110 per cento, il Sismabonus e il Bonus Fotovoltaico possono essere richiesti affidandosi a un professionista: solo in questo modo si potrà essere sicuri di aver rispettato tutte le condizioni previste per ottenerlo. Lo staff tecnico de L’Opera Ristrutturazioni è pronto a seguirti in tutto il percorso e a garantirti la riuscita del tuo progetto, proprio come lo vuoi tu, non solo per il Bonus 110 ma anche per tutte le altre agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione.

 

Chiamaci allo 06.52834412 oppure scrivi a gianni.matiddi@arredamentilopera.it

 

 

 

Aggiornamento Luglio 2020 

Abbiamo riportato la data del primo luglio come partenza delle misure ma si tratta di una partenza fittizia, perché non sono ancora pronti né il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole dettagliate su cessione del credito e sconto in fattura, né il decreto attuativo del Ministero dell’Economia.

La data entro cui deve avvenire la conversione in legge del Decreto è il 18 luglio: ciò significa che, per avere un quadro normativo più o meno completo, comprensivo di tetti di spesa, estensione a seconde case e allungamento dei termini, dovremo attendere la fine dell’estate.

 

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